Tuttavia, in 25 anni, a nessuno è venuto ancora in mente di riesaminare e modificare la legge n. 459 del 21 dicembre 2021 sulla disciplina del voto all’estero, concepita quando dalla posta cartacea si era passati al fax come miglior sviluppo tecnologico. Quella legge presenta vari aspetti che ne mettono in dubbio la sua costituzionalità.
Secondo i dati del Ministero dell’Interno vivono all’estero 6,6 milioni di italiani, cioè più di un decimo dell’intera popolazione italiana, di cui 5 milioni e mezzo elettori (in Europa 2 milioni novecentomila, in Sud America 1 milione ottocentomila e nel nord America mezzo milione oltre a quote non significative numericamente in Africa, Australia, e Asia).
L’importanza della consistenza di nostri espatriati elettori è notevole per l’impatto in campo elettorale: essa incide pesantemente sulla creazione di schieramenti di maggioranza e sul quorum dei referendum abrogativi di leggi che hanno effetto solo per chi vive nel territorio nazionale, verso le quali gli espatriati non hanno alcun interesse. Conseguentemente la loro scarsa partecipazione al voto è la prima causa del non raggiungimento del quorum.
Solo un terzo di questo esercito di elettori è nato in Italia, mentre la stragrande maggioranza, nata e vissuta all’estero non ha mai visitato il nostro paese, non vi mantiene affetti, proprietà, interessi, non parla italiano, non sa nulla dell'Italia di oggi, dei suoi problemi economici e sociali. Si tratta di persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana solo perché hanno sfruttato i varchi consentiti dallo ius sanguinis, tanto caro alla Destra: da Fratelli d’Italia alla Lega e a Futuro nazionale passando per Forza Italia. Vantando una discendenza da un trisavolo italiano emigrato anteriormente alla Prima guerra mondiale, o addirittura prima dell’unità d’Italia riescono a ottenere immeritatamente la cittadinanza italiana.
Gli emigrati italiani nel mondo, nel secolo a cavallo tra il 1800 e il 1900, hanno generato più di 40 milioni di oriundi, che non sono più una risorsa, ma rappresentano una minaccia ai fini della cittadinanza contro la coesione sociale del nostro paese.
Basta pensare che in soli tre anni 2023, 2024 e 2025 sono stati riconosciuti come italiani rispettivamente 190 mila, 217 mila e 196 mila stranieri che avevano un solo obiettivo: ottenere il passaporto italiano che consente di viaggiare nel mondo senza limiti di frontiere e in vari casi l’agognato beneficio di provvidenze sociali.
Questa lievitazione degli italiani all’estero non per incremento della natalità ma solo per un meccanismo di legge consente a un decimo della nostra popolazione avulsa dal contesto nazionale di incidere sulla vita quotidiana di chi residente in Italia vi lavora, studia, paga le tasse, manda i figli a scuola.
Il Governo giustamente ha raccolto le lamentele dei Comuni italiani e della rete diplomatico-consolare letteralmente subissati da richieste di riconoscimento di cittadinanza, per lo più attivate da avvocati abili nel cavillo, ed ha posto un freno alla crescente marea di riconoscimenti.
La nuova legge n. 74 del 24.5.2025, limita il riconoscimento della cittadinanza solo a chi vanta un genitore o un nonno realmente nato in Italia.
Alla luce delle considerazioni che precedono è opportuno riflettere sui profili di incostituzionalità della legge n. 459 del 27 dicembre 2001 che non è istitutiva del voto all’estero, ma che disciplina le nuove modalità di esecuzione, perché nega l’eguaglianza dei cittadini tra elettori all’estero ed elettori sul territorio nazionale.
I capisaldi costituzionali in materia elettorale sono due:
1) l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art.3);
2) il voto è personale, eguale, libero e segreto (art. 48)
Questi principi, che non sono negoziabili, né possono essere oggetto di compromesso, appaiono palesemente contraddetti dalla legge 459.
Le modalità di voto degli italiani residenti all’estero sono totalmente diverse da quelle previste per gli elettori residenti sul territorio nazionale e il legislatore non si è affatto adoperato per rimuovere ogni forma di discriminazione a protezione dell’eguaglianza dei cittadini.
Contestare la costituzionalità della legge non vuol dire negare agli italiani all’estero l’esercizio di un diritto costituzionale, ma vuol dire sottolineare la violazione del principio di eguaglianza.
1) Il principio di eguaglianza dei cittadini.
Se nel giorno del voto sul territorio nazionale un cittadino, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Trapani, dove possiede la casa e mantiene la famiglia, si trova per qualsiasi motivo (lavoro, studio, specializzazione, o altro) a Udine non può votare là né per corrispondenza, ma deve affrontare un lungo viaggio, molto stancante e oneroso, verso il luogo di iscrizione elettorale, con parziale sconto sulle spese di trasporto.
Invece, a tutti i cittadini all’estero è consentito il voto per corrispondenza restando a casa, qualunque sia la città di residenza, anche se abitano a due passi dal Consolato o dall’Ambasciata, senza nemmeno affrontare la spesa del francobollo per la restituzione della scheda che gli viene loro recapitata a domicilio.
Inoltre, nella legge elettorale per l’estero, contrariamente a quanto previsto nella legge per l’interno, esistono le preferenze senza l’obbligatorietà dell’alternanza di genere prevista per l'interno e per le elezioni europee.
2) Residenza
Nella legge elettorale per l’estero sia i candidati che gli elettori devono risiedere obbligatoriamente nella circoscrizione in cui vivono, si candidano e votano, mentre in Italia si può essere candidati in Sicilia, anche se si risiede a Milano e viceversa. Inoltre, in Italia sono ammesse le candidature multiple in varie circoscrizioni mentre all’estero si può essere candidati solo nella circoscrizione di residenza.
Chi risiede all’estero non può candidarsi in Italia e chi risiede in Italia non può candidarsi all’estero. Questa presunta parità nei divieti contraddice quanto era lecito ed ammesso sin dalla fondazione della Repubblica. Prima della legge sul voto all’estero 459 il cittadino italiano residente all’estero poteva candidarsi liberamente in Italia in quanto iscritto nel registro elettorale del Comune di provenienza.
Ogni elettore sul territorio nazionale viene identificato al seggio, oltreché sulla base del documento di identità, anche attraverso la tessera elettorale che costituisce la prova regina dell’identità dell’elettore; l’assenza della tessera elettorale per l’estero costituisce il varco attraverso cui possono passare forme di illegalità e di sostituzione di persona.
Infine è del tutto risibile, in merito di violazione della legge elettorale, il fatto che le pene previste per l’estero siano doppie (ma inattuabili) rispetto a quelle previste per lo stesso reato in Italia
3) Voto personale, eguale, libero e segreto.
Le tornate elettorali, dal 2006 in poi, nonché quelle referendarie, hanno dimostrato abbondantemente l’aleatorietà che il plico contenente la scheda, sia effettivamente consegnato dalla posta pubblica, o da un’agenzia di recapito privata, al legittimo destinatario all’indirizzo risultante negli elenchi elettorali dell’AIRE, mentre è molto probabile che finisca nelle mani sbagliate. Esso può essere intercettato da un qualsiasi parente (peggio ancora da qualsiasi trafficante di voti) che può avvalersene come crede, contravvenendo alle disposizioni di legge, senza che lo Stato lo sappia o che l’interessato possa in qualche modo rivalersi.
Nonostante i tentativi di aggiornamento degli elenchi elettorali, che vengono proclamati ogni volta come completi dal Ministero dell'Interno, centinaia di migliaia di schede tornano indietro ai Consolati per errori nell'indirizzo o nel nome del destinatario (uso del cognome di nascita per le donne sposate che però sono registrate presso le autorità locali con il cognome del marito) o perché addirittura spedite a elettori trasferiti o peggio ancora defunti e non depennati dagli elenchi.
Ammesso che il plico finisca nelle mani del legittimo destinatario, un parente anziano che tradizionalmente esercita un forte ascendente sugli altri componenti della famiglia, per cultura o per ruolo dominante, può svolgere un’opera di coercizione morale o fisica perché il voto sia espresso in un certo modo o addirittura perché la scheda venga votata da un’altra mano. Soprattutto nelle zone di antica emigrazione (America Latina, Australia, USA ecc.) con elettori anziani, che spesso parlano solo un dialetto ibrido o che hanno dimenticato la lingua italiana, o che addirittura non la conoscono affatto per aver acquisito la cittadinanza italiana senza conoscere una parola del nostro idioma, l’esercizio elettorale per corrispondenza non dà la minima garanzia del rispetto dell’imperativo costituzionale sulla libertà di voto.
La legge prevede che la scheda elettorale sia accompagnata da un foglio di spiegazione redatto addirittura nella lingua del luogo, con ciò sancendo di fatto che chi vota per il parlamento italiano o per il referendum nazionale non conosce la nostra lingua ed è avulso dalla realtà politica italiana.
4) Segretezza del voto
Varie inchieste giornalistiche hanno evidenziato come vi sia stato anche un mercato di raccolta di schede in bianco, votate con la stessa grafia, cosa che ovviamente non può verificarsi sul territorio metropolitano.
Per tutelare la segretezza del voto nei seggi italiani è vietata l’introduzione di qualunque strumento che possa fare una foto della scheda votata, da esibire poi fuori del seggio e, in alcuni casi le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto di chi è stato colto in flagrante violazione della legge. All’estero, come hanno documentato varie foto e filmati in circolazione, questo vincolo alla segretezza è stato violato spudoratamente. Si è anche saputo che in alcuni casi i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano votato tranquillamente insieme, seduti intorno allo stesso tavolo, concordando simbolo e nome da votare.
I voti espressi all’estero non partecipano al conteggio di alcun premio di maggioranza a differenza di quanto avviene per l’interno. Ma il voto non è uguale anche per le dinamiche che accompagnano la campagna elettorale nelle 4 macroripartizioni dalla chiara disomogeneità territoriale, in termini di migliaia di chilometri, fusi orari diversi, lingue e costumi totalmente differenti (ad esempio la ripartizione Europa comprende anche la Russia, la Turchia e Israele, la ripartizione Africa comprende anche l'Asia, l'Oceania e l'Antartide). Sarebbe interessante capire quale esercizio democratico possa scaturire da una campagna elettorale svolta da un candidato residente in Corea per farsi conoscere dall'elettorato residente in Sudafrica e dal sistema che obbliga, ad esempio, un residente in Etiopia a votare per un candidato residente in Giappone o in Australia.
Il cittadino che vive all’estero per un contratto di lavoro temporaneo non ha alcun interesse a votare per candidati locali sconosciuti e che per di più sono espressione di una nazione diversa da quella di residenza
5) Questione della raccolta delle firme
Da più parti è stata sollevata la denuncia della disparità procedurale e irregolarità sulla raccolta all’estero delle firme per la presentazione delle liste elettorali, con spiacevoli episodi di fogli in bianco non numerati, di code per l'autenticazione delle firme, di disorganizzazione varia, tutta a vantaggio dei patronati, dei sindacati e dei gruppi di potere sul posto pronti a comprare un seggio in Parlamento.
La presenza, tra gli eletti all’estero, di numerosi esponenti del mondo sindacale e del patronato, è la dimostrazione che quelle organizzazioni sono in grado di controllare i voti della vecchia emigrazione promettendo il rafforzamento delle politiche di assistenza sociale
6) Eguaglianza del diritto di elettorato attivo e passivo
È imperativo che siano rispettati i principi fondamentali della Costituzione che rendono i cittadini uguali di fronte alla legge, nei diritti e nei doveri. Conseguentemente la nuova legge elettorale per il territorio metropolitano dovrà disporre misure valide anche per l’estero (eventuali adattamenti devono essere minimi e non stravolgere l’eguaglianza costituzionale). Se per l'interno sono elettori tutti i cittadini maggiorenni iscritti nel Comune di residenza, titolari della tessera elettorale, così per l'estero, a prescindere dall'iscrizione all'Aire, debbono essere considerati elettori potenziali solo i cittadini con la stessa caratteristica cioè muniti del certificato elettorale rilasciato dal proprio Comune in Italia.
L’eguaglianza dei diritti non riguarda solo l’elettorato attivo, ma anche quello passivo per cui ogni cittadino, a prescindere dalla residenza, deve potersi candidare nella circoscrizione preferita (estera o interna).
Va segnalato in proposito che in altri paesi di consolidata democrazia (Stati Uniti, Francia Gran Bretagna ecc.) il voto ai loro cittadini all’estero è consentito purché ne facciano domanda scritta per ogni tornata elettorale indirizzata all’Ufficio diplomatico-consolare di pertinenza e sano residenti all’estero da meno di cinque anni. Ove fosse approvata questa modifica avremmo all'estero un corpo di elettori non più potenziali, ma effettivi molto minore da calcolare nel quorum per il referendum.
Questa procedura, dato che storicamente, su un corpo elettorale presunto di 5 milioni di cittadini all’estero, si registra la partecipazione di un quinto, verrebbero ridotte enormemente anche le spese di organizzazione generale, di stampa delle schede, di recapito, e si consentirebbe il diritto di parità di voto anche a chi si trova all’estero per motivi diversi (dallo studio, al perfezionamento, al lavoro per un breve periodo, ecc.).
Se nelle elezioni europee i cittadini residenti all'estero che intendano votare per i candidati italiani debbono recarsi nei seggi allestiti dal Consolato o Ambasciata di competenza per esprimere lì il loro voto con le stesse procedure di riservatezza applicate in Italia, perché non attivare la stessa procedura per le elezioni all’estero e per i referendum?
7) Scrutinio
Lo spoglio delle schede dovrebbe avvenire nella sede del Consolato o Ambasciata, evitando brogli e garantendo la segretezza del voto, con ciò risparmiando ulteriormente sulle onerose spese di restituzione delle schede in Italia che viaggiano con corriere diplomatico accompagnato da ogni località estera. Si eviterebbe anche il mercato confusionario che si verifica ogni volta a Castelnuovo di Porto dove sono concentrati centinaia di seggi di spoglio delle schede arrivate dall'estero, composti da personale raccogliticcio che spesso non si presenta nemmeno e che non si attiene alle stesse regole.
Conclusione
È compito della Repubblica tutelare l'uguaglianza nei diritti e nei doveri degli italiani nel mondo.
La modifica della vigente legge, ritenuta monopolio oscuro dei patronati, dei sindacati, degli attuali parlamentari eletti all'estero, pronti a difendere la poltrona e i propri privilegi, e restii a mettere a repentaglio il proprio potere, è un dovere di giustizia ed equità cui il Parlamento non può sottrarsi.
Torquato Cardilli
10 giugno 2026




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