di Torquato Cardilli - Ho letto con interesse la critica al professor Barbero da parte del maestro ex senatore Stefano Esposito perché su temi divisivi mi piace ascoltare le due campane. Ed Esposito è l’altra campana rispetto a Barbero essendosi apertamente dichiarato per il si. Il suo passato non immacolato dal punto di vista giudiziario induce al legittimo sospetto che abbia il dente avvelenato contro la Magistratura.
La critica che fa è un’articolata e implacabile analisi che però è infarcita di giudizi politici e di battute ironiche che ne sminuiscono la credibilità. Esposito dà un giudizio politico negativo su Barbero ma dovrebbe riconoscere che la riforma non è tecnica, bensì politica come espressamente dichiarato dal ministro Nordio che ha sentenziato la riforma essere utile al Governo e continuerà ad esserlo anche alla sinistra ove arrivasse a governare. Detto in sintesi, la riforma consente al Governo un controllo che prima non aveva.
Esposito sorvola allegramente sul fatto che il nuovo testo costituzionale, sottoposto al voto referendario, ha rispettato la tempistica delle sequenze dei voti in parlamento, ma non il principio democratico del confronto di idee. La riforma costituzionale, non è una quisquilia amministrativa, ma è una legge superiore che deve unire e non dividere il paese. Per natura in uno stato democratico, la riforma deve essere il prodotto della dialettica parlamentare; invece questa riforma è stata partorita esclusivamente dal Governo che l’ha scodellata alle Camere che l’hanno approvata per quattro volte nello stesso identico testo uscito dal Consiglio dei Ministri, senza cambiare neppure una virgola. E questa non appare una bella dimostrazione di democrazia avendo ridotto il voto favorevole a pura coreografia di zombie stante il divieto imposto ai parlamentari di maggioranza di presentare alcun emendamento e stante l’assenza di un confronto con le opposizioni.
Ciò significa aver sepolto l’equità e l’imparzialità dei padri costituenti che pretesero che il banco del Governo fosse vuoto durante i lavori della Assemblea Costituente. Ma la cosa che a me appare misteriosa è costituita dai buchi sui difetti della riforma, spacciata per miglioramento della giustizia. Non oso affermare che queste dimenticanze siano state intenzionali, ma chi sarà chiamato a esprimere il voto dovrà riflettere su di esse.
La divisione delle carriere di Giudici e di PM, non mi sembra un provvedimento che favorisce la giustizia, che ne migliora l’erogazione verso il cittadino. Faccio un esempio: fino agli anni sessanta la carriera diplomatica era separata da quella consolare. I loro membri erano sottoposti ad esami di concorso con difficoltà e contenuti differenziati perché destinati a svolgere funzioni totalmente diverse. L’intensificazione dei rapporti internazionali con un mondo sempre più largo che usciva dal colonialismo, lo sviluppo delle relazioni politiche economiche, culturali, sociali indusse il parlamento a varare la fusione delle carriere perché era vitale che il diplomatico (con un concorso unificato) fosse preparato in tutti i settori compreso ovviamente quello tipico consolare della protezione dei cittadini italiani all’estero cui assicurare i necessari servizi. Da allora il diplomatico cambia spesso funzione passando da un’ambasciata a un consolato e viceversa per tutta la carriera (dal livello iniziale. Medio e apicale) e ciò contribuisce alla sua completa formazione che mette la diplomazia italiana al più alto livello rispetto a quelle di altri paesi alleati, troppo politicizzate o preparate solo settorialmente.
Illustrato il principio unificante analogo a quello della magistratura, ammettiamo pure “obtorto collo” che si possa accettare l’imposizione governativa di spaccare questa unità, ma l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura e di una terza Autorità cioè l’Alta Corte di Giustizia Disciplinare che giudica tutti i magistrati (Giudici e PM) riunendo le carriere che vuole separate, cozza in modo frontale con la filosofia e la lettera della Costituzione. I padri costituenti, ammaestrati dall’esperienza del regime fascista, hanno vietato i Tribunali speciali (ad eccezione di quello per i reati ministeriali) e stabilito che il cittadino non può essere distolto dal giudice naturale. Per questo la riforma lascia appunto intatto il secondo comma dell’articolo 102 che vieta l’istituzione di giudici speciali. Ne consegue che al cittadino non informato viene proposto il voto referendario per approvare una nuova costituzione in cui due articoli stabiliscono cose contrarie,
La composizione di questo Tribunale speciale non rispecchia il preesistente bilanciamento tra giudici togati e giudici di nomina politica, ma premia numericamente i secondi. Per concludere su questo argomento c’è da considerare che la sentenza dell’Alta Corte non è impugnabile di fronte a un giudice terzo, ma solo di fronte alla stessa Alta Corte. Infine la perla del provvedimento annunciata da Tajani è la sottrazione della polizia giudiziaria dal controllo del PM, il che significa impunità garantita per i politici e i loro amici.
Torquato Cardilli
02 febbraio 2026


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